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Convenzione di Barcellona
Protezione del Mar Mediterraneo,by mabbond
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Questo non è il testo ufficiale, che trovate ad ogni modo sul sito
dell'Unione Europea:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s15000.htm
non sarà altresì possibile garantirne un'aggiornamento costante e
faranno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea
pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee. Il presente testo fa parte di un più grande documento in cui si
vuole riunire tutto l'apparato ufficiale preposto alla conservazione del
mediterraneo.
Il testo che segue è stato desunto dal testo originale riportato sul
sito dell'Unione Europea alle pagine della "Protezione della natura e
delle biodiversità":
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28084.htm
OBIETTIVO
Ridurre l'inquinamento nella zona del Mare
Mediterraneo.
PROVVEDIMENTO
COMUNITARIO
Decisione
77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione
della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo
dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del
Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di
aeromobili.
Decisione
81/420/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativa alla conclusione
del protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro
l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre
sostanze nocive in caso di situazione critica.
Decisone
83/101/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1983, relativa alla conclusione
del protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo
dall'inquinamento di origine tellurica.
Decisione
84/132/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1984, concernente la conclusione
del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo.
CONTENUTO
1.
La decisione 77/585/CEE permette alla Comunità di aderire alla
convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento
(convenzione di Barcellona) nonché al protocollo sulla prevenzione
dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da
parte di navi e di aeromobili. Questi due strumenti mirano, assieme ai
protocolli ai quali la Comunità ha aderito ulteriormente (con le
decisioni 81/420/CEE, 83/101/CEE e 84/132/CEE), a limitare l'inquinamento
nell'area del Mediterraneo. Essi sono stati sottoscritti nel 1976 dagli
Stati membri (Grecia, Spagna, Francia, Italia) e dai paesi terzi che si
affacciano sul Mediterraneo (complessivamente 21 paesi);
Convenzione di Barcellona
2.
Le parti contraenti della convenzione prendono, individualmente o
congiuntamente, ogni misura necessaria per proteggere e migliorare
l'ambiente marino nella zona del Mare Mediterraneo e per prevenire,
diminuire e combattere l'inquinamento in tale zona. Quattro forme di
inquinamento richiedono particolare attenzione da parte delle parti
contraenti:
q
l'inquinamento dovuto allo scarico da parte di navi e di
aeromobili;
q
l'inquinamento causato dalle navi;
q
l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo
sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e degli
strati sottostanti;
q
l'inquinamento di origine tellurica.
3.
La convenzione prevede un sistema di collaborazione e informazione
tra le parti qualora una situazione critica rischi di inquinare la zona
del Mare Mediterraneo al fine di ridurre o eliminare i danni che ne
derivano.
4.
Le parti si impegnano altresì a costituire un sistema di
sorveglianza continua dell'inquinamento.
5.
Esse collaborano tra di loro nei settori della scienza e della
tecnologia mettendo a punto opportune procedure per determinare le
responsabilità e il risarcimento dei danni da inquinamento dovuti alla
violazione delle disposizioni della convenzione.
6.
La convenzione prevede un sistema di composizione delle
controversie e di arbitrato per risolvere eventuali dispute tra le parti
in materia di interpretazione o applicazione della convenzione.
7.
Le parti intendono cooperare per definire opportune procedure che
consentano loro di vigilare sull'applicazione della convenzione.
8.
Il programma delle Nazioni Unite in materia di ambiente assicurerà
le funzioni di segreteria nel quadro dell'attuazione della convenzione
(convocazione e preparazione delle riunioni, coordinamento, ecc.).
Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento
del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di
aeromobili
9.
Il protocollo concerne unicamente l'inquinamento della zona del
Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di
aeromobili.
10.
È vietato lo scarico di taluni tipi di rifiuti o di talune
sostanze (composti organici alogenati e organici silicici tossici,
mercurio, cadmio, plastiche, petrolio greggio, ecc.).
11.
Lo scarico di altre sostanze o altri tipi di rifiuti (arsenico,
piombo, rame, zinco, cromo, nichel, contenitori, rottami, taluni tipi di
pesticidi, ecc.) è subordinato al previo rilascio di un permesso
specifico o generale da parte delle autorità nazionali competenti.
12.
I permessi saranno rilasciati solo dopo un attento esame di tutti
gli elementi (caratteristiche e composizione del materiale,
caratteristiche del luogo di scarico e del metodo previsto, considerazioni
e condizioni generali).
13.
Le navi o gli aeromobili utilizzati a fini governativi e non
commerciali esulano dal campo d'applicazione del protocollo.
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