La vita nel mediterraneo

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Convenzione di Barcellona

Protezione del Mar Mediterraneo,by mabbond © 

 

Questo non è il testo ufficiale, che trovate ad ogni modo sul sito dell'Unione Europea:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s15000.htm

non sarà altresì possibile garantirne un'aggiornamento costante e faranno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente testo fa parte di un più grande documento in cui si vuole riunire tutto l'apparato ufficiale preposto alla conservazione del mediterraneo. 

Il testo che segue è stato desunto dal testo originale riportato sul sito dell'Unione Europea alle pagine della "Protezione della natura e delle biodiversità":

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28084.htm


OBIETTIVO

Ridurre l'inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo.

PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili.

Decisione 81/420/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativa alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica.

Decisone 83/101/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1983, relativa alla conclusione del protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica.

Decisione 84/132/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1984, concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo.

CONTENUTO

1.      La decisione 77/585/CEE permette alla Comunità di aderire alla convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento (convenzione di Barcellona) nonché al protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili. Questi due strumenti mirano, assieme ai protocolli ai quali la Comunità ha aderito ulteriormente (con le decisioni 81/420/CEE, 83/101/CEE e 84/132/CEE), a limitare l'inquinamento nell'area del Mediterraneo. Essi sono stati sottoscritti nel 1976 dagli Stati membri (Grecia, Spagna, Francia, Italia) e dai paesi terzi che si affacciano sul Mediterraneo (complessivamente 21 paesi);

 

Convenzione di Barcellona

2.      Le parti contraenti della convenzione prendono, individualmente o congiuntamente, ogni misura necessaria per proteggere e migliorare l'ambiente marino nella zona del Mare Mediterraneo e per prevenire, diminuire e combattere l'inquinamento in tale zona. Quattro forme di inquinamento richiedono particolare attenzione da parte delle parti contraenti:

q       l'inquinamento dovuto allo scarico da parte di navi e di aeromobili;

q       l'inquinamento causato dalle navi;

q       l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e degli strati sottostanti;

q       l'inquinamento di origine tellurica.

3.      La convenzione prevede un sistema di collaborazione e informazione tra le parti qualora una situazione critica rischi di inquinare la zona del Mare Mediterraneo al fine di ridurre o eliminare i danni che ne derivano.

4.      Le parti si impegnano altresì a costituire un sistema di sorveglianza continua dell'inquinamento.

5.      Esse collaborano tra di loro nei settori della scienza e della tecnologia mettendo a punto opportune procedure per determinare le responsabilità e il risarcimento dei danni da inquinamento dovuti alla violazione delle disposizioni della convenzione.

6.      La convenzione prevede un sistema di composizione delle controversie e di arbitrato per risolvere eventuali dispute tra le parti in materia di interpretazione o applicazione della convenzione.

7.      Le parti intendono cooperare per definire opportune procedure che consentano loro di vigilare sull'applicazione della convenzione.

8.      Il programma delle Nazioni Unite in materia di ambiente assicurerà le funzioni di segreteria nel quadro dell'attuazione della convenzione (convocazione e preparazione delle riunioni, coordinamento, ecc.).

 

Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili

9.      Il protocollo concerne unicamente l'inquinamento della zona del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili.

10.  È vietato lo scarico di taluni tipi di rifiuti o di talune sostanze (composti organici alogenati e organici silicici tossici, mercurio, cadmio, plastiche, petrolio greggio, ecc.).

11.  Lo scarico di altre sostanze o altri tipi di rifiuti (arsenico, piombo, rame, zinco, cromo, nichel, contenitori, rottami, taluni tipi di pesticidi, ecc.) è subordinato al previo rilascio di un permesso specifico o generale da parte delle autorità nazionali competenti.

12.  I permessi saranno rilasciati solo dopo un attento esame di tutti gli elementi (caratteristiche e composizione del materiale, caratteristiche del luogo di scarico e del metodo previsto, considerazioni e condizioni generali).

13.  Le navi o gli aeromobili utilizzati a fini governativi e non commerciali esulano dal campo d'applicazione del protocollo.

La vita del Mediterraneo

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