La vita nel mediterraneo

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Convenzione di Berna,by mabbond © 

 

Questo non è il testo ufficiale, che trovate ad ogni modo sul sito dell'Unione Europea:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s15000.htm

non sarà altresì possibile garantirne un'aggiornamento costante e faranno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente testo fa parte di un più grande documento in cui si vuole riunire tutto l'apparato ufficiale preposto alla conservazione del mediterraneo.

 

Il testo che segue è stato desunto dal testo originale riportato sul sito dell'Unione Europea alle pagine della "Protezione della natura e delle biodiversità":

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28050.htm

 

OBIETTIVO

Assicurare la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa mediante una cooperazione tra gli Stati.

 PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna).

 

CONTENUTO

1.      La Comunità europea è parte contraente della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

2.      La fauna e la flora selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di notevole interesse che va preservato e trasmesso alle generazioni future. Oltre ai programmi nazionali di protezione, le parti contraenti della Convenzione ritengono che è necessario instaurare una cooperazione a livello europeo.

3.      La Convenzione mira a promuovere la cooperazione tra gli Stati firmatari al fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali e a proteggere le specie migratrici minacciate di estinzione.

4.      Le parti contraenti si impegnano a:

q       attuare le politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali;

q       integrare la conservazione della flora e della fauna selvatiche nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e dell'ambiente;

q       promuovere l'educazione nonché la divulgazione di informazioni sulla necessità di conservare le specie e i loro habitat.

5.      Gli Stati membri adottano opportune leggi e regolamenti al fine di proteggere le specie di flora selvatica enumerate all'allegato I. La Convenzione vieta cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante.

6.      Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II sono anche oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione. Per queste specie è vietato:

q       qualsiasi forma di cattura, di detenzione o di uccisione intenzionali;

q       il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;

q       il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione;

q       la distruzione o la raccolta intenzionale di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione;

q       la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti ottenuti dall'animale.

7.      Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III devono essere oggetto di regolamentazione al fine di non compromettere la sopravvivenza di tali specie (divieto temporaneo o locale di sfruttamento, regolamentazione del trasporto o della vendita ...). Le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione che potrebbero provocare la scomparsa o compromettere la tranquillità della specie.

8.      La Convenzione prevede deroghe alle disposizioni sopra indicate:

q       nell'interesse della protezione della flora e della fauna;

q       per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;

q       nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi publbici prioritari;

q       per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, la reintroduzione e per il necessario allevamento;

q       per consentire, sotto stretto controllo, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.

9.      Le parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III, e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori.

10.  È istituito un comitato permanente incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione.

11. La Convenzione di Berna è entrata in vigore il 6 giugno 1982.

 

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