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Attrezzature
da pesca consentite dalla normativa vigente in Italia
Le attrezzature da pesca
vengono stabilite attraverso:
Legge
n° 963 del 14 luglio 1965
D.P.R.
n° 639 del 2-10-1968
Gli strumenti per la pesca
vengono classificate in:
a-
trappole fisse o mobili: le fisse sono quelle ancorate tipo tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono mobili quelle che vengono calate in
mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta quali
le nasse, bertovelli.
b-
strumenti azionati a mano o da altra forza motrice atti a agganciare
singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni.
c-
strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi
sessili o comunque annidati
nel
substrato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.
Inoltre interessanti sono i
seguenti articoli:
ARTICOLO 115
Reti da lancio
E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da
lancio, come "giacchio", "sparviero", "rezzaglio"
e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.
ARTICOLO 128
bis
Esercizio della pesca subacquea
sportiva
La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in
apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi
è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.
Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere
coralli, molluschi e crostacei.
A questo proposito bisogna dire che l'articolo è
generico e và approfondito. Per questo vi rimando direttamente alla pagina
curata da Giorgio Volpe che bene chiarisce la situazione:
http://www.apneamagazine.com/limiti-cattura.html
ARTICOLO 138
Attrezzi individuali e non individuali
consentiti per la pesca sportiva .
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti
per la pesca sportiva sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non piú di tre ami, lenze
morte, bolentini, correntine a non piú di sei
ami,
lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile
subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse.
ARTICOLO 140
Limitazioni d'uso degli attrezzi
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto
alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato
superiore a 6 metri;
b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o
sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
c) non possono essere usate piú di 5 canne per ogni
pescatore sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente
calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque
sia il numero delle persone presenti a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione
piú di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione
della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio
della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.
ARTICOLO 142
Limitazioni di cattura
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente
pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo
il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente piú di un
esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
Inoltre per quanto riguarda il riccio di mare, la sua pesca è consentita esclusivamente in apnea e
solo da Gennaio ad Aprile e da Luglio a dicembre. Il pescatore sportivo non
può raccogliere più di cinquanta
esemplari al giorno, pena l'usuale sanzione da
516 a 3098 euro, inferta anche a chi raccoglie i ricci nei mesi di
Maggio e Giugno.
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