Questo sito non viene aggiornato dal 25 dicembre 2006 ed è stato sostituito dalla nuova versione su www.aiam.info

 Utility
Mappa del sito

Ricerca nel sito

Scrivici

Chi siamo

 

 Sezioni 
Amici
Schede
Articoli
Forum
Link
 
 In evidenza

Progetto EcoAcquario

La guida base per il principiante

 
 A.I.A.M 

Soci

Statuto

Iscriviti

 Letture preferite

Notiziario AIAM.Info

 

La tua @ aiam.info

 

Just empty space

         

 

Il codice di autodisciplina per una pesca responsabile di A.I.A.M.

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Raccolta acqua marina naturale, rocce, sabbia

Anche su questo argomento c'è una normativa ampia ed oltre alla legislazione nazionale e comunitaria bisogna fare riferimento anche alle varie circolari emanate da ogni singola Capitaneria di porto valide nell'ambito locale.

In realtà acqua, rocce e sabbia possono essere facilmente acquistate nei negozi già pronte, magari con qualche piccola modifica per le vasche mediterranee.

Tutta questa parte di legislazione fa riferimento al monopolio dello Stato, il quale sappiamo che non esiste più, quindi bisogna tenerne conto do ciò.

In realtà l'acqua marina naturale per un'acquario mediterraneo sappiamo sia "viva" rispetto a quella artificiale, quindi di gran lunga superiore.

Le rocce e la sabbia sono anche queste di gran lunga superiori quelle "vive" rispetto a quelle morte cioè senza nessun tipo d'organismo.

 

Dal Codice della navigazione abbiamo estratto questi articoli significativi:


51. Estrazione e raccolta di arena o altri materiali. (1)
Nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali è sottoposta alla concessione del capo del compartimento (2).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Le norme del presente articolo si applicano anche alle zone portuali della navigazione interna (vedi l'art. 57 c.n.).
(2) Vedi gli artt. 53-57 53-57 regol. cod. nav.

1162. Estrazione abusiva di arena o altri materiali.
Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni (1).
------------------------
(1) Articolo così modificato dall'art.
10, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1162. Estrazione abusiva di arena o altri materiali. Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila.».

1164. Inosservanza di norme sui beni pubblici.

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo  o aeronautico  ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni.

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro (5).

 

(5) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 8 luglio 2003, n. 172.

 

Con questi due ultimi articoli è chiaro che non c'è un regolamento fatto ad hoc per l'acquariofilo, ma la legge prevede delle sanzioni per "l'estrazione abusiva" che è cosa diversa dalla raccolta soggetta a concessione (rientrante, in astratto, nel 1164). Si può dire, però, che la raccolta rientrante nella previsione della legge è quella avente fini economici (e per grosse quantità). In parole povere dovrebbe essere chiaro a tutti i preposti al controllo del territorio che l’attività del bambino che porta a casa un secchiello di sabbia o il granchietto non costituisce "Estrazione di arena" o “raccolta”.

Potremmo dire che a rigor di logica non ci dovrebbero essere problemi nella raccolta di acqua marina, di sabbia e di rocce. Teniamo sempre presente che se da una parte potrebbe essere lecito portarsi via una bottiglietta di sabbia e una tanica di acqua, lo stesso non possiamo sicuramente dirlo per chi viene trovato con quantità “industriali” di queste cose. Inoltre state sempre attenti a divieti locali e aree protette, di queste ultime potete trovare l'elenco sul sito.  

Introduzione

Aree protette
Codice di condotta
Specie protette

Introduzione alla normativa sulla pesca

Ringraziamenti

 

©  www.aiam.info 01/10/2007 Contatore visite

 

Questo sito è ottimizzato per una visione con I.E. ed uno schermo 1024x768 pixel  (minimo).

DHTML Menu Donated by OpenCube

© www.aiam.info 01/10/2007

 @ aiam@aiam.info

L'autorizzazione al prelievo di articoli e/o fotografie e la responsabilità del contenuto di questi è da richiedersi ai singoli autori