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Convenzione di Berna,by mabbond
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Questo non è il testo ufficiale, che trovate ad ogni
modo sul sito dell'Unione Europea:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s15000.htm
non sarà altresì possibile garantirne
un'aggiornamento costante e faranno fede unicamente i testi della
legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente testo fa parte di
un più grande documento in cui si vuole riunire tutto l'apparato
ufficiale preposto alla conservazione del mediterraneo.
Il testo che segue è stato desunto dal testo
originale riportato sul sito dell'Unione Europea alle pagine della
"Protezione della natura e delle biodiversità":
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28050.htm
OBIETTIVO
Assicurare la conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa mediante una cooperazione tra gli Stati.
PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Decisione
82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione
della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna).
CONTENUTO
1.
La Comunità europea è parte contraente della Convenzione relativa
alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in
Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.
2.
La fauna e la flora selvatiche costituiscono un patrimonio naturale
di notevole interesse che va preservato e trasmesso alle generazioni
future. Oltre ai programmi nazionali di protezione, le parti contraenti
della Convenzione ritengono che è necessario instaurare una cooperazione
a livello europeo.
3.
La Convenzione mira a promuovere la cooperazione tra gli Stati
firmatari al fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna
selvatiche e dei loro habitat naturali e a proteggere le specie migratrici
minacciate di estinzione.
4.
Le parti contraenti si impegnano a:
q
attuare le politiche nazionali per la conservazione della
flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali;
q
integrare la conservazione della flora e della fauna
selvatiche nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e
dell'ambiente;
q
promuovere l'educazione nonché la divulgazione di
informazioni sulla necessità di conservare le specie e i loro habitat.
5.
Gli Stati membri adottano opportune leggi e regolamenti al fine di
proteggere le specie di flora selvatica enumerate all'allegato I. La
Convenzione vieta cogliere, collezionare, tagliare o sradicare
intenzionalmente tali piante.
6.
Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II sono anche
oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per
assicurare la loro conservazione. Per queste specie è vietato:
q
qualsiasi forma di cattura, di detenzione o di uccisione
intenzionali;
q
il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di
riproduzione o di riposo;
q
il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel
periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione;
q
la distruzione o la raccolta intenzionale di uova
dall'ambiente naturale o la loro detenzione;
q
la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi
o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti ottenuti
dall'animale.
7.
Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III devono
essere oggetto di regolamentazione al fine di non compromettere la
sopravvivenza di tali specie (divieto temporaneo o locale di sfruttamento,
regolamentazione del trasporto o della vendita ...). Le parti contraenti
vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione che
potrebbero provocare la scomparsa o compromettere la tranquillità della
specie.
8.
La Convenzione prevede deroghe alle disposizioni sopra indicate:
q
nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
q
per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone
boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;
q
nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
della sicurezza aerea o di altri interessi publbici prioritari;
q
per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, la
reintroduzione e per il necessario allevamento;
q
per consentire, sotto stretto controllo, la cattura, la
detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante
selvatiche in pochi esemplari.
9.
Le parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la
conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III,
e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori.
10.
È istituito un comitato permanente incaricato di seguire
l'applicazione della presente Convenzione.
11. La Convenzione di Berna è entrata in vigore il 6
giugno 1982.
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