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I progetti AIAM
Guida al DSB
La guida per il principiante
Ecoacquario - Un acquario al servizio della protezione ambientale
Posidonia - Indicazioni per la protezione e la salvaguardia di questa pianta
La vita nel Mediterraneo
Il codice  per la raccolta

 

Le riproduzioni e l'allevamento

Un ospite esotico: Strombus persicus

Prima riproduzione di Astroides calycularis in Pianura Padana

Fitoplancton e Plancton
Il cerianthus e la capacità rigenerativa del Cerianthus solitarius
Riproduzione di Blennius pavo
Riproduzione di Apogon imberbis
un tentativo di riproduzione di protula tubularia
Ophiotrix fragilis 

L’influenza dell’ambiente sul periodo riproduttivo degli animali marini

Allevamento di Artemia salina

 

Le monografie e le osservazioni

Astrospartus: stella gorgone
Un unicorno nel mare dello Stretto
Brachycarpus biunguiculatus
La Cladocora caespitosa
Breve rassegna sul genere Maja Lamarck

Le bavose, pesci con le corna

Vermi col ciuffo

Bonellia Viridis

Biologia ed ecologia di Caulerpa racemosa

Arriva un nuovo pesce dal Mar Rosso

Storia di un raro cerianto; Arachnanthus oligopodus

Melibe fimbriata
Uno squalo con gli occhi verdi
Paramuricea Clavata
Alicia Mirabilis
Alcionari mediterranei
Octopus vulgaris
Osservazioni su Gnathophyllum elegans
Osservazione di Periclimenes amethysteus
Osservazione di Lysmata seticaudata
Osservazione di Luria lurida
Osservazione di Cerianthus membranaceus
Riconoscimento dei labridi
Riconoscimento dei blennidi
Il cavalluccio marino
Gli spazzini dell'acquario
La Caretta caretta

 

Dentro l'acquario

Ciclo dell'Azoto
L’importanza di un fondo alto
Un esempio di Berlinese
Sistema Jaubert
L''illuminazione in acquariofilia"
Le rocce viste dal geologo
L'acquario autarchico"

 

Le avventure in mare

Una istantanea

Libano: appunti di Viaggio

Baron Gautsch
Quintino Sella
Evdokia II
Fiat BR20 Cicogna
Porto Istana e Torre delle Stelle

 

I grandi acquari pubblici

Giarre  - Italia
Argentario - Italia
Cattolica - Italia
"OSAKA AQUARIUM KAIYUKAN" in Giappone

 

Articoli vari

Come allestire un EcoAcquario da 240 litri in due ore o poco più ...
Le basi della Zoologia Sistematica come supporto per un approccio consapevole all’acquariofilia
Astaxantina,
Le carette del Mediterraneo
Nel ricordo di Gianni Bricola
Filmati

 

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La vita nel mediterraneo

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Convenzione di Berna,by mabbond © 

 

Questo non è il testo ufficiale, che trovate ad ogni modo sul sito dell'Unione Europea:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s15000.htm

non sarà altresì possibile garantirne un'aggiornamento costante e faranno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente testo fa parte di un più grande documento in cui si vuole riunire tutto l'apparato ufficiale preposto alla conservazione del mediterraneo.

 

Il testo che segue è stato desunto dal testo originale riportato sul sito dell'Unione Europea alle pagine della "Protezione della natura e delle biodiversità":

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28050.htm

 

OBIETTIVO

Assicurare la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa mediante una cooperazione tra gli Stati.

 PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna).

 

CONTENUTO

1.      La Comunità europea è parte contraente della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

2.      La fauna e la flora selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di notevole interesse che va preservato e trasmesso alle generazioni future. Oltre ai programmi nazionali di protezione, le parti contraenti della Convenzione ritengono che è necessario instaurare una cooperazione a livello europeo.

3.      La Convenzione mira a promuovere la cooperazione tra gli Stati firmatari al fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali e a proteggere le specie migratrici minacciate di estinzione.

4.      Le parti contraenti si impegnano a:

q       attuare le politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali;

q       integrare la conservazione della flora e della fauna selvatiche nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e dell'ambiente;

q       promuovere l'educazione nonché la divulgazione di informazioni sulla necessità di conservare le specie e i loro habitat.

5.      Gli Stati membri adottano opportune leggi e regolamenti al fine di proteggere le specie di flora selvatica enumerate all'allegato I. La Convenzione vieta cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante.

6.      Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II sono anche oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione. Per queste specie è vietato:

q       qualsiasi forma di cattura, di detenzione o di uccisione intenzionali;

q       il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;

q       il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione;

q       la distruzione o la raccolta intenzionale di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione;

q       la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti ottenuti dall'animale.

7.      Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III devono essere oggetto di regolamentazione al fine di non compromettere la sopravvivenza di tali specie (divieto temporaneo o locale di sfruttamento, regolamentazione del trasporto o della vendita ...). Le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione che potrebbero provocare la scomparsa o compromettere la tranquillità della specie.

8.      La Convenzione prevede deroghe alle disposizioni sopra indicate:

q       nell'interesse della protezione della flora e della fauna;

q       per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;

q       nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi publbici prioritari;

q       per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, la reintroduzione e per il necessario allevamento;

q       per consentire, sotto stretto controllo, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.

9.      Le parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III, e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori.

10.  È istituito un comitato permanente incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione.

11. La Convenzione di Berna è entrata in vigore il 6 giugno 1982.

 

La vita del Mediterraneo

Geologia e storia del Mediterraneo dalle sue origini ad oggi 

Le nuove specie marine introdotte casualmente in Mediterraneo

Le biodiversità del mediterraneo

Le aree biogeografiche del mediterraneo

Generalità sulla tutela delle specie marine nel mediterraneo

Le aree marine protette

Direttiva habitat

Organismi mediterranei protetti

Santuario dei cetacei

La prateria di posidonia

Protezione dei cetacei

Protezione dei delfini

Protezione delle foche

Convenzione di Barcellona 

Convenzione di Bonn

Convenzione di Berna

Convenzione di Rio de Janeiro

Convenzione di Washington (cites)

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