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Convenzione di Bonn,
by mabbond
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Questo non è il testo ufficiale, che trovate ad ogni
modo sul sito dell'Unione Europea:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s15000.htm
non sarà altresì possibile garantirne
un'aggiornamento costante e faranno fede unicamente i testi della
legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente testo fa parte di
un più grande documento in cui si vuole riunire tutto l'apparato
ufficiale preposto alla conservazione del mediterraneo.
Il testo che segue è stato desunto dal testo
originale riportato sul sito dell'Unione Europea alle pagine della
"Protezione della natura e delle biodiversità":
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28051.htm
Il testo della Convenzione di Bonn prende in esame la
conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, di cui i
cetacei ne fanno parte.
Per chi chi volesse leggere il documento intero lo può
trovare all'indirizzo:
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn
/legislazione/convenzioni/docs/convenzione_bonn_23_06_79.doc
OBIETTIVO
Sviluppare la cooperazione internazionale allo scopo
di conservare le specie migratrici della fauna selvatica.
PROVVEDIMENTO
COMUNITARIO
Decisione
82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione
della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna
selvatica (Convenzione di Bonn).
CONTENUTO
1.
La Convenzione di Bonn ha come obiettivo la conservazione delle
specie migratrici su scala
mondiale. La fauna
selvatica deve essere oggetto di un'attenzione particolare per la sua
importanza ambientale,
ecologica, genetica, scientifica, ricreativa, culturale, educativa,
sociale
ed economica
2.
La Convenzione definisce i seguenti termini:
·
per "specie migratrici" si intende la popolazione
complessiva a una parte geograficamente distinta della popolazione di
qualsiasi specie o di un taxon inferiore di animali selvatici, di cui una
parte rilevante attraversi, ciclicamente e in modo prevedibile, uno o più
confini nazionali;
·
lo "stato di conservazione" di una specie
migratrice è costituito dall'insieme degli influssi che agendo sulla
specie migratrice possono ripercuotersi a lungo termine sulla
distribuzione e sulla consistenza numerica della stessa;
·
"minacciata" in riferimento ad una particoalre
specie migratrice, significa che essa è minacciata di estinzione in tutto
il territorio di uno Stato o in una parte dello stesso.
3.
Le parti contraenti della Convenzione riconoscono l'importanza
della conservazione delle specie migratrici e affermano la necessità di
rivolgere particolare attenzione alle specie migratrici il cui stato di
conservazione sia sfavorevole.
4.
Per evitare che venga minacciata l'esistenza di una qualsiasi
specie migratrice, le parti dovranno sforzarsi:
·
di promuovere, sostenere o collaborare a ricerche sulle
specie migratrici;
·
di assicurare un'immediata protezione alle specie migratrici
di cui all'allegato I;
·
di concludere accordi ai fini della conservazione e della
gestione delle specie migratrici di cui all'allegato II.
5.
Per proteggere le specie migratrici minacciate, le parti contraenti
della Convenzione si sforzano di:
·
conservare o ripristinare l'habitat della specie minacciata;
·
prevenir, eliminare, controbilanciare o ridurre al minimo
gli effetti negativi di attività o di intralci che ostacolino la
migrazione della specie;
·
prevenire, ridurre o controllare, per quanto possibile ed
opportuno, i fattori che minacciano o potrebbero minacciare ulteriormente
la specie.
6.
Gli Stati che fanno parte dell'area di distribuzione (superfici
terrestri o acquatiche in cui una specie migratrice vive, o che attraversa
o sorvola in un momento qualunque della sua migrazione) vietano il
prelievo di animali appartenenti a specie comprese nell'allegato I, salvo
deroghe (prelievo a fini scientifici, progetto per aumentare il tasso di
riproduzione o le possibilità di sopravvivenza della specie). Le deroghe
devono essere precise per quanto riguarda il contenuto e limitate nello
spazio e nel tempo e non devono avere effetti negativi per la specie.
7.
La conservazione e la gestione delle specie comprese nell'allegato
II possono essere oggetto di accordi internazionali.
8.
Principi generali in materia di accordi:
·
riportare la specie migratrice in questione ad uno stato di
conservazione favorevole o mantenerla in tale stato;
·
comprendere l'intera area di distribuzione della specie
migratrice da proteggere;
·
possibilità di adesione di tutti gli Stati dell'area di
distribuzione, siano essi parti contraenti o meno della presente
Convenzione;
·
prendere in considerazione, per quanto possibile, più di
una specie migratrice.
9.
Qualsiasi accordo deve contenere le seguenti informazioni:
·
il nome della specie migratrice in questione;
·
l'area di distribuzione e la rotta di migrazione;
·
i provvedimenti per l'attuazione dell'accordo;
·
procedure per la composizione delle controversie;
·
la designazione dell'autorità competente per l'attuazione
dell'accordo.
10.
Qualsiasi accordo dovrebbe anche prevedere:
·
lavori di ricerca sulla specie;
·
lo scambio di informazioni sulla specie migratrice;
·
il ripristino o la conservazione di una rete di habitat che
permettano la conservazione della specie;
·
controlli periodici dello stato di conservazione della
specie;
·
procedure di emergenza attraverso cui potenziare rapidamente
i provvedimenti esistenti.
11.
La Conferenza delle parti è l'organo deliberante della
Convenzione. Essa controlla anche l'attuazione della Convenzione e a tale
fine essa può formulare raccomandazioni.
12.
La Convenzione nonché gli allegati I e II, possono essere oggetto
di emendamenti.
13.
La composizione delle controversie tra le parti contraenti della
Convenzione dev'essere risolta mediante negoziati tra le parti in causa.
Qualora non possa esser raggiunto un accordo, la controversia può essere
sottoposta ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di
arbitrato dell'Aia, la cui decisione sarà vincolante per le parti in
causa.
14. La Convenzione di Bonn è entrata in vigore il 1°
novembre 1983.
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