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La vita nel mediterraneo

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Convenzione di Bonn, by mabbond © 

Questo non è il testo ufficiale, che trovate ad ogni modo sul sito dell'Unione Europea:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s15000.htm

non sarà altresì possibile garantirne un'aggiornamento costante e faranno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente testo fa parte di un più grande documento in cui si vuole riunire tutto l'apparato ufficiale preposto alla conservazione del mediterraneo.

 

Il testo che segue è stato desunto dal testo originale riportato sul sito dell'Unione Europea alle pagine della "Protezione della natura e delle biodiversità":

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28051.htm

 

 

Il testo della Convenzione di Bonn prende in esame la conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, di cui i cetacei ne fanno parte.

Per chi chi volesse leggere il documento intero lo può trovare all'indirizzo:

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn

/legislazione/convenzioni/docs/convenzione_bonn_23_06_79.doc

 

OBIETTIVO

Sviluppare la cooperazione internazionale allo scopo di conservare le specie migratrici della fauna selvatica.

PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn).

 CONTENUTO

1.      La Convenzione di Bonn ha come obiettivo la conservazione delle specie migratrici su scala

mondiale. La fauna selvatica deve essere oggetto di un'attenzione particolare per la sua

importanza ambientale, ecologica, genetica, scientifica, ricreativa, culturale, educativa, sociale 

ed economica

2.      La Convenzione definisce i seguenti termini:

·        per "specie migratrici" si intende la popolazione complessiva a una parte geograficamente distinta della popolazione di qualsiasi specie o di un taxon inferiore di animali selvatici, di cui una parte rilevante attraversi, ciclicamente e in modo prevedibile, uno o più confini nazionali;

·        lo "stato di conservazione" di una specie migratrice è costituito dall'insieme degli influssi che agendo sulla specie migratrice possono ripercuotersi a lungo termine sulla distribuzione e sulla consistenza numerica della stessa;

·        "minacciata" in riferimento ad una particoalre specie migratrice, significa che essa è minacciata di estinzione in tutto il territorio di uno Stato o in una parte dello stesso.

3.      Le parti contraenti della Convenzione riconoscono l'importanza della conservazione delle specie migratrici e affermano la necessità di rivolgere particolare attenzione alle specie migratrici il cui stato di conservazione sia sfavorevole.

4.      Per evitare che venga minacciata l'esistenza di una qualsiasi specie migratrice, le parti dovranno sforzarsi:

·        di promuovere, sostenere o collaborare a ricerche sulle specie migratrici;

·        di assicurare un'immediata protezione alle specie migratrici di cui all'allegato I;

·        di concludere accordi ai fini della conservazione e della gestione delle specie migratrici di cui all'allegato II.

5.      Per proteggere le specie migratrici minacciate, le parti contraenti della Convenzione si sforzano di:

·        conservare o ripristinare l'habitat della specie minacciata;

·        prevenir, eliminare, controbilanciare o ridurre al minimo gli effetti negativi di attività o di intralci che ostacolino la migrazione della specie;

·        prevenire, ridurre o controllare, per quanto possibile ed opportuno, i fattori che minacciano o potrebbero minacciare ulteriormente la specie.

6.      Gli Stati che fanno parte dell'area di distribuzione (superfici terrestri o acquatiche in cui una specie migratrice vive, o che attraversa o sorvola in un momento qualunque della sua migrazione) vietano il prelievo di animali appartenenti a specie comprese nell'allegato I, salvo deroghe (prelievo a fini scientifici, progetto per aumentare il tasso di riproduzione o le possibilità di sopravvivenza della specie). Le deroghe devono essere precise per quanto riguarda il contenuto e limitate nello spazio e nel tempo e non devono avere effetti negativi per la specie.

7.      La conservazione e la gestione delle specie comprese nell'allegato II possono essere oggetto di accordi internazionali.

8.      Principi generali in materia di accordi:

·        riportare la specie migratrice in questione ad uno stato di conservazione favorevole o mantenerla in tale stato;

·        comprendere l'intera area di distribuzione della specie migratrice da proteggere;

·        possibilità di adesione di tutti gli Stati dell'area di distribuzione, siano essi parti contraenti o meno della presente Convenzione;

·        prendere in considerazione, per quanto possibile, più di una specie migratrice.

9.      Qualsiasi accordo deve contenere le seguenti informazioni:

·        il nome della specie migratrice in questione;

·        l'area di distribuzione e la rotta di migrazione;

·        i provvedimenti per l'attuazione dell'accordo;

·        procedure per la composizione delle controversie;

·        la designazione dell'autorità competente per l'attuazione dell'accordo.

10.  Qualsiasi accordo dovrebbe anche prevedere:

·        lavori di ricerca sulla specie;

·        lo scambio di informazioni sulla specie migratrice;

·        il ripristino o la conservazione di una rete di habitat che permettano la conservazione della specie;

·        controlli periodici dello stato di conservazione della specie;

·        procedure di emergenza attraverso cui potenziare rapidamente i provvedimenti esistenti.

11.  La Conferenza delle parti è l'organo deliberante della Convenzione. Essa controlla anche l'attuazione della Convenzione e a tale fine essa può formulare raccomandazioni.

12.  La Convenzione nonché gli allegati I e II, possono essere oggetto di emendamenti.

13.  La composizione delle controversie tra le parti contraenti della Convenzione dev'essere risolta mediante negoziati tra le parti in causa. Qualora non possa esser raggiunto un accordo, la controversia può essere sottoposta ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di arbitrato dell'Aia, la cui decisione sarà vincolante per le parti in causa.

14. La Convenzione di Bonn è entrata in vigore il 1° novembre 1983.

 

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