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La vita nel mediterraneo

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Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica, by mabbond © 

Questo non è il testo ufficiale, che trovate ad ogni modo sul sito dell'Unione Europea:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s15000.htm

non sarà altresì possibile garantirne un'aggiornamento costante e faranno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente testo fa parte di un più grande documento in cui si vuole riunire tutto l'apparato ufficiale preposto alla conservazione del mediterraneo.

 

Il testo che segue è stato desunto dal testo originale riportato sul sito dell'Unione Europea alle pagine della "Protezione della natura e delle biodiversità":

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28102.htm

 

 

OBIETTIVO

Anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici.
Promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative e non governative.

PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Decisione del Consiglio 93/626/CEE, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica.

CONTENUTO

1.      La Convenzione sulla diversità biologica è stata firmata dalla Comunità e da tutti gli Stati membri nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. La presente decisione approva la convenzione a nome della Comunità europea.

2.      Da molti anni si osserva una diminuzione notevole della diversità biologica a causa delle attività dell'uomo (inquinamento, deforestazione, ecc.). Secondo una valutazione nel Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), fino al 24% delle specie appartenenti a gruppi come le farfalle, gli uccelli e i mammiferi sono sparite completamente dal territorio di taluni paesi dell'Europa.

3.      Tale situazione è preoccupante. Una diversità biologica adeguata limita infatti gli effetti di taluni rischi ambientali quali il cambiamento climatico e le invasioni di parassiti. La diversità è essenziale per la redditività a lungo termine delle attività agricole e alieutiche ed è alla base di numerosi processi industriali e della produzione di nuovi medicinali.

4.      Gli Stati sono responsabili della conservazione della diversità biologica nel loro territorio e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche.

5.      Le informazioni e le conoscenze relative alla diversità biologica sono in genere insufficienti. È quindi necessario sviluppare capacità scientifiche, tecniche ed istituzionali per ottenere le conoscenze basilari grazie alle quali programmare ed attuare opportuni provvedimenti per conservare la diversità biologica.

6.      Gli obiettivi della presente Convenzione sono la conservazione della diversità biologica, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche, mediante, tra l'altro, un accesso adeguato alle risorse genetiche e il trasferimento opportuno delle tecnologie pertinenti, tenendo conto di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e mediante finanziamenti adeguati.

7.      Definizione dei seguenti termini: "biotecnologia", "conservazione ex situ", "conservazione in situ", "diversità biologica", "ecosistema", "habitat", ecc.

8.      Conformemente alla carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse applicando la propria politica ambientale e hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non pregiudichino l'ambiente di altri Stati o di regioni che si trovino al di fuori della giurisdizione nazionale.

9.      Fatti salvi i diritti degli altri Stati e a meno che la presente Convenzione disponga espressamente in modo diverso, le disposizioni della Convenzione si applicano, per quanto riguarda ciascuna delle parti contraenti:

q       nel caso di componenti della diversità biologica, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione nazionale, e

q       nel caso di processi ed attività realizzati sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione o al di fuori di esso.

10.  Ogni parte contraente coopera, per quanto possibile, con altre parti contraenti, direttamente o, se del caso, tramite organizzazioni internazionali competenti, nei settori non sottoposti alla giurisdizione nazionale e in altri settori di interesse reciproco, per la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.

11. Conformemente alle sue condizioni e capacità particolari, ogni parte contraente:

q       elabora strategie, piani o programmi nazionali volti a garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica oppure adatta a questo fine le strategie, i piani o i programmi esistenti;

q       integra, per quanto possibile e opportuno, la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica nei suoi piani, programmi e politiche settoriali o plurisettoriali pertinenti.

12. Per quanto possibile, ogni parte contraente:

q       identifica gli elementi importanti della diversità biologica ai fini della conservazione e di un'utilizzazione durevole, tenendo presente l'elenco indicativo di categorie di cui all'allegato I;

q       controlla, mediante campionamento ed altre tecniche, gli elementi costitutivi della diversità biologica identificati, prestando particolare attenzione a quegli elementi che richiedono urgenti misure di conservazione e a quelli che offrono maggiori possibilità di utilizzazione durevole;

q       identifica i processi e le categorie di attività che hanno o rischiano di avere gravi impatti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, e sorveglia i loro effetti prelevando campioni ed utilizzando altre tecniche;

q       conserva e gestisce, con qualsiasi mezzo, i dati derivati dalle attività di identificazione e di controllo conformemente ai punti sopra elencati.

13.  Ogni parte contraente adotta, per quanto possibile, misure economicamente e socialmente positive, che siano di stimolo alla conservazione e all'utilizzazione durevole degli elementi costitutivi della diversità biologica.

14. La convenzione prevede:

q       la preparazione e lo svolgimento di programmi di istruzione scientifica e tecnica e di formazione nelle misure volte all'identificazione, alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica e dei suoi elementi costitutivi, nonché gli aiuti per tale istruzione e formazione adattate alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo;

q       la promozione della ricerca che contribuisce alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

q       che venga sviluppato lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientifica sulla diversità biologica, mettendo a punto metodi di conservazione e di sfruttamento durevole della diversità biologica, e che venga promossa la cooperazione a tale scopo.

15.  L'istruzione e la sensibilizzazione del pubblico devono essere promossi favorendo la presa di coscienza dell'importanza della conservazione della diversità biologica mediante la diffusione di tale consapevolezza mediante i mezzi di comunicazione e l'inclusione di questi argomenti nei programmi di insegnamento.

16.  Le parti contraenti facilitano lo scambio di informazioni, che si possono ottenere da fonti

      pubbliche e che concernono la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica,

      tenendo conto delle necessità particolari dei paesi in via di sviluppo (scambio di informazioni

      sui risultati delle ricerche tecniche, scientifiche e socioeconomiche e inoltre sui programmi di

      informazioni e di studi, ecc.).

17.  La convenzione sottolinea infine il ruolo delle comunità locali e delle popolazioni autoctone in materia di conservazione della biodiversità. Queste popolazioni vivono infatti in stretta dipendenza e tradizionalmente dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni.

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