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Convenzione di Rio de Janeiro sulla
diversità biologica,
by mabbond
©
Questo non è il testo ufficiale, che trovate ad ogni
modo sul sito dell'Unione Europea:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s15000.htm
non sarà altresì possibile garantirne
un'aggiornamento costante e faranno fede unicamente i testi della
legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente testo fa parte di
un più grande documento in cui si vuole riunire tutto l'apparato
ufficiale preposto alla conservazione del mediterraneo.
Il testo che segue è stato desunto dal testo
originale riportato sul sito dell'Unione Europea alle pagine della
"Protezione della natura e delle biodiversità":
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28102.htm
OBIETTIVO
Anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause
di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in
considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici,
genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali,
ricreativi ed estetici.
Promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli
Stati e le organizzazioni intergovernative e non governative.
PROVVEDIMENTO
COMUNITARIO
Decisione del
Consiglio 93/626/CEE, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della
Convenzione sulla diversità biologica.
CONTENUTO
1.
La Convenzione sulla diversità biologica è stata firmata dalla
Comunità e da tutti gli Stati membri nel corso della Conferenza delle
Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3
al 14 giugno 1992. La presente decisione approva la convenzione a nome
della Comunità europea.
2.
Da molti anni si osserva una diminuzione notevole della diversità
biologica a causa delle attività dell'uomo (inquinamento, deforestazione,
ecc.). Secondo una valutazione nel Programma delle Nazioni Unite per
l'ambiente (UNEP), fino al 24% delle specie appartenenti a gruppi come le
farfalle, gli uccelli e i mammiferi sono sparite completamente dal
territorio di taluni paesi dell'Europa.
3.
Tale situazione è preoccupante. Una diversità biologica adeguata
limita infatti gli effetti di taluni rischi ambientali quali il
cambiamento climatico e le invasioni di parassiti. La diversità è
essenziale per la redditività a lungo termine delle attività agricole e
alieutiche ed è alla base di numerosi processi industriali e della
produzione di nuovi medicinali.
4.
Gli Stati sono responsabili della conservazione della diversità
biologica nel loro territorio e dell'utilizzazione durevole delle loro
risorse biologiche.
5.
Le informazioni e le conoscenze relative alla diversità biologica
sono in genere insufficienti. È quindi necessario sviluppare capacità
scientifiche, tecniche ed istituzionali per ottenere le conoscenze
basilari grazie alle quali programmare ed attuare opportuni provvedimenti
per conservare la diversità biologica.
6.
Gli obiettivi della presente Convenzione sono la conservazione
della diversità biologica, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e
la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento
delle risorse genetiche, mediante, tra l'altro, un accesso adeguato alle
risorse genetiche e il trasferimento opportuno delle tecnologie
pertinenti, tenendo conto di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie,
e mediante finanziamenti adeguati.
7.
Definizione dei seguenti termini: "biotecnologia",
"conservazione ex situ",
"conservazione in situ",
"diversità biologica", "ecosistema",
"habitat", ecc.
8.
Conformemente alla carta delle Nazioni Unite e ai principi del
diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le
loro risorse applicando la propria politica ambientale e hanno il dovere
di fare in modo che le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o
il loro controllo non pregiudichino l'ambiente di altri Stati o di regioni
che si trovino al di fuori della giurisdizione nazionale.
9.
Fatti salvi i diritti degli altri Stati e a meno che la presente
Convenzione disponga espressamente in modo diverso, le disposizioni della
Convenzione si applicano, per quanto riguarda ciascuna delle parti
contraenti:
q
nel caso di componenti della diversità biologica, nel
territorio soggetto alla sua giurisdizione nazionale, e
q
nel caso di processi ed attività realizzati sotto la sua
giurisdizione o il suo controllo, indipendentemente da dove si manifestino
i loro effetti, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione o al di
fuori di esso.
10.
Ogni parte contraente coopera, per quanto possibile, con altre
parti contraenti, direttamente o, se del caso, tramite organizzazioni
internazionali competenti, nei settori non sottoposti alla giurisdizione
nazionale e in altri settori di interesse reciproco, per la conservazione
e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.
11. Conformemente alle sue condizioni e capacità
particolari, ogni parte contraente:
q
elabora strategie, piani o programmi nazionali volti a
garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità
biologica oppure adatta a questo fine le strategie, i piani o i programmi
esistenti;
q
integra, per quanto possibile e opportuno, la conservazione
e l'utilizzazione durevole della diversità biologica nei suoi piani,
programmi e politiche settoriali o plurisettoriali pertinenti.
12. Per quanto possibile, ogni parte contraente:
q
identifica gli elementi importanti della diversità
biologica ai fini della conservazione e di un'utilizzazione durevole,
tenendo presente l'elenco indicativo di categorie di cui all'allegato I;
q
controlla, mediante campionamento ed altre tecniche, gli
elementi costitutivi della diversità biologica identificati, prestando
particolare attenzione a quegli elementi che richiedono urgenti misure di
conservazione e a quelli che offrono maggiori possibilità di
utilizzazione durevole;
q
identifica i processi e le categorie di attività che hanno
o rischiano di avere gravi impatti negativi sulla conservazione e
l'utilizzazione durevole della diversità biologica, e sorveglia i loro
effetti prelevando campioni ed utilizzando altre tecniche;
q
conserva e gestisce, con qualsiasi mezzo, i dati derivati
dalle attività di identificazione e di controllo conformemente ai punti
sopra elencati.
13.
Ogni parte contraente adotta, per quanto possibile, misure
economicamente e socialmente positive, che siano di stimolo alla
conservazione e all'utilizzazione durevole degli elementi costitutivi
della diversità biologica.
14. La convenzione prevede:
q
la preparazione e lo svolgimento di programmi di istruzione
scientifica e tecnica e di formazione nelle misure volte
all'identificazione, alla conservazione e all'utilizzazione durevole della
diversità biologica e dei suoi elementi costitutivi, nonché gli aiuti
per tale istruzione e formazione adattate alle esigenze specifiche dei
paesi in via di sviluppo;
q
la promozione della ricerca che contribuisce alla
conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica, in
particolare nei paesi in via di sviluppo;
q
che venga sviluppato lo sfruttamento dei progressi della
ricerca scientifica sulla diversità biologica, mettendo a punto metodi di
conservazione e di sfruttamento durevole della diversità biologica, e che
venga promossa la cooperazione a tale scopo.
15.
L'istruzione e la sensibilizzazione del pubblico devono essere
promossi favorendo la presa di coscienza dell'importanza della
conservazione della diversità biologica mediante la diffusione di tale
consapevolezza mediante i mezzi di comunicazione e l'inclusione di questi
argomenti nei programmi di insegnamento.
16.
Le parti contraenti facilitano lo scambio di informazioni, che si
possono ottenere da fonti
pubbliche e che concernono la conservazione e l'utilizzazione
durevole della diversità biologica,
tenendo conto delle necessità particolari dei paesi in via di
sviluppo (scambio di informazioni
sui risultati delle ricerche tecniche, scientifiche e
socioeconomiche e inoltre sui programmi di
informazioni e di studi, ecc.).
17.
La convenzione sottolinea infine il ruolo delle comunità locali e
delle popolazioni autoctone in materia di conservazione della biodiversità.
Queste popolazioni vivono infatti in stretta dipendenza e tradizionalmente
dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni.
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