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Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle
specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione
Questo
non è il testo ufficiale, che trovate in ogni modo in www.cites.org
, non sarà altresì possibile garantirne un'aggiornamento costante e che
faranno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea
pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee. Il presente testo fa parte di un più grande documento in cui si
vuole riunire tutto l'apparato ufficiale preposto alla conservazione del
mediterraneo.
Parliamo di Cites quando intendiamo il
"commercio" delle specie sia flora che fauna anche se minacciate
di estinzione.
OBIETTIVI:
Disciplina del Commercio
Internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di
estinzione, quale strumento di conservazione ed incremento delle relative
popolazioni attraverso un'utilizzazione sostenibile.
ADESIONI:
Aderiscono
alla Convenzione 158 Paesi.
RATIFICA DA PARTE DELL'ITALIA:
Legge 19
dicembre 1975, n. 874.
DEPOSITO DELLO STRUMENTO DI RATIFICA:
3 ottobre
1979.
ENTRATA IN VIGORE:
31 dicembre
1979.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Internazionali:
q
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di
fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Sottoscritta a Washington il 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno
1979
Nazionali:
q
Legge 150/92
modificata con legge 59/93 - "Disciplina dei reati relativi
all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington
il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del
Regolamento (CE) n.3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per
la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e
rettili che possano costituire pericolo per la salute e l'incolumità
pubblica."
q
Legge 426/98 -
Nuovi interventi in campo ambientale - art.4, commi 14, 15, 16 e 17.
q
Decreto Legislativo 18
maggio 2001, n. 275 "Riordino del sistema sanzionatorio in
materia di commercio di specie animali e vegetali
Comunitari:
q
Regolamento (CE)
338/97 - Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
Regolamento (CE) 1808/01 -
Modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio.
Regolamento (CE) 1579/01 -
Modifica al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio.
Regolamento (CE) 2087/01 -
Sospensione dell'introduzione nella Comunità di esemplari di talune
specie di fauna e flora selvatiche.
ORGANISMI INTERNAZIONALI:
A livello mondiale:
q
Segretariato CITES di
Ginevra (UNEP);
A
livello Unione Europea:
q
Commissione
Europea - DG Ambiente;
Organismi
di gestione a livello nazionale:
q
Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Tutela del Territorio;
q
Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali;
q
Ministero
delle Attività Produttive.
L'Autorità di Gestione principale in Italia è istituita presso il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio mentre l'Autorità per
l'emissione dei certificati e per i controlli sul territorio è istituita
presso il Ministero per le Risorse Agricole - Corpo Forestale dello Stato
e presso il Ministero delle Attività Produttive che cura il rilascio
delle licenze di importazione relative ad animali e piante vive ed ai
prodotti derivati da piante ed animali di provenienza extracomunitaria.
ORGANI DECISIONALI:
A livello mondiale:
q
Conferenza
degli Stati Parte (per quanto di competenza)
Ogni due anni si svolge la Conferenza delle Parti, organizzata dal
Segretariato della Convenzione, cui partecipano tutti i paesi che
aderiscono alla Convenzione, e ove sono discusse le modalità di
applicazione della Convenzione stessa, sono emendate le appendici che
elencano le specie oggetto di tutela ed è controllata l'applicazione
della Convenzione nei paesi contraenti.
q
Comitato
Permanente (con rappresentanti regionali)
q
Comitato
Piante (con rappresentanti regionali)
q
Comitato
Animali (con rappresentanti regionali).
I lavori preparatori della
Conferenza delle Parti hanno luogo nelle sessioni semestrali del Comitato
Permanente (nel quale l'Italia rappresenta la regione europea unitamente a
Francia e Norvegia) e nelle riunioni annuali del Comitato Piante e del
Comitato Animali
A
livello Unione Europea:
q
Comitato
CITES;
q
Gruppo di Enforcement
Il Regolamento 338/97 del Consiglio d'Europa relativo alla protezione
della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro
commercio sostituisce il Regolamento precedente n.3626/82 che già
applicava la Convenzione ed introduce norme più restrittive per il
commercio di esemplari di fauna e di flora (nei due allegati A e B sono
state inserite specie che non sono incluse nelle appendici della
Convenzione ma per le quali l'Unione Europea ha inteso estendere la tutela
normata dalla Convenzione stessa. Il Regolamento 1808/01 della Commissione
stabilisce le modalità per l'applicazione del Regolamento 338/97).
MISURE CHE LE PARTI DEVONO ADOTTARE:
q
Sanzioni penali contro il commercio e la detenzione di
esemplari protetti;
q
Confisca ed eventuale rinvio allo stato esportatore;
q
Elaborazione di rapporti periodici in merito
all'applicazione della Convenzione;
q
Tenuta dei registri relativi al commercio di esemplari o
parti delle specie iscritte nelle appendici I, II e III;
q
Comunicazione al governo depositario della Convenzione del
nome e dell'indirizzo dell'Autorità preposta all'applicazione della
Convenzione;
q
Comunicazione al Segretariato delle variazioni nelle
designazioni e autorizzazioni;
q
Trasmissione, su richiesta del Segretariato o di qualunque
Autorità amministrativa designata di timbri, sigilli e altri mezzi
utilizzati per autenticare permessi o certificati;
q
Presentazione alla Conferenza delle Parti di emendamenti
alle appendici della Convenzione.
ORGANISMI SCIENTIFICI:
A livello mondiale:
q
Comitato
Piante (con rappresentanti regionali)
q
Comitato
Animali (con rappresentanti regionali).
A
livello Unione Europea:
q
Gruppo
di Revisione Scientifica
Le Autorità Scientifiche di ogni stato Membro sono rappresentate presso
la Commissione Europea nel Gruppo di Revisione Scientifica (art.17, comma
2a) del Regolamento (CE) 338/97. I compiti dell'Autorità Scientifica e
del Gruppo di Revisione Scientifica sono riassunti in un documento
approvato in seno al Gruppo di Revisione Scientifica e si riferiscono alle
prescrizioni dei Regolamenti Comunitari 338/97 e 939/97.
A livello nazionale:
q
Commissione Scientifica CITES
L'Autorità
Scientifica per l'attuazione della Cites e del Regolamento 338/97 e
successive modificazioni è istituita presso il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio, presieduta dal Ministro dell'Ambiente o da un
suo delegato, è composta da diciotto membri nominati con decreto
ministeriale su indicazione: di Enti di carattere scientifico; della
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Provincie Autonome; di associazioni ambientaliste
Compiti
della Commissione:
Fornisce pareri su tutte le richieste di importazione ed esportazione da e
per l'Italia di esemplari di specie elencate nelle Appendici CITES e nei
Regolamenti Comunitari; inoltra l'autorizzazione alla emissione di
certificati di nascita in cattività per permettere l'eventuale
commercializzazione o cessione della prole nata da esemplari di specie
incluse nell'allegato A, detenuti regolarmente e non abitualmente
commerciabili; verifica l'adeguatezza delle strutture atte ad alloggiare e
mantenere stabilmente esemplari vivi delle specie di Appendice I ed
Allegato A; raccoglie ed analizza le informazioni sulle stato biologico
delle specie nel loro paese di origine; esamina le proposte di emendamento
delle Appendici CITES presentate alla Conferenza delle parti; controlla lo
stato in natura delle specie appartenenti alla fauna italiana ed i dati
relativi all'esportazione allo scopo di raccomandare opportune misure.
L'attuale
Autorità Scientifica Italiana, denominata Commissione
Scientifica CITES, è stata nominata con Decreto del Ministro
dell'Ambiente del 1° marzo 2000 e rimarrà in carica per tre anni. Si
riunisce periodicamente presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio, Servizio Conservazione della Natura , è presieduta da un
funzionario delegato dal Ministro dell'Ambiente, ed è costituita da:
q
cinque rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche
- CNR;
q
due rappresentanti della Società Botanica Italiana - SBI;
q
due rappresentanti dell'Unione Zoologica Italiana - UZI;
q
un rappresentante dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica - INFS;
q
un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Musei
scientifici, Orti Botanici, Giardini Zoologici ed Acquari - ANMS;
q
un rappresentante dell'Unione Italiana Giardini Zoologici ed
Acquari - UIZA;
q
un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato - CFS;
q
due rappresentanti delle associazioni ambientaliste
riconosciute, di cui uno designato dal WWF-Italia;
q
tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni
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