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La vita nel mediterraneo

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Convenzione di Washington, by mabbond ©

CITES

Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle
specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione

 Questo non è il testo ufficiale, che trovate in ogni modo in www.cites.org , non sarà altresì possibile garantirne un'aggiornamento costante e che faranno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente testo fa parte di un più grande documento in cui si vuole riunire tutto l'apparato ufficiale preposto alla conservazione del mediterraneo.

 

Parliamo di Cites quando intendiamo il "commercio" delle specie sia flora che fauna anche se minacciate di estinzione.

 

OBIETTIVI:

Disciplina del Commercio Internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, quale strumento di conservazione ed incremento delle relative popolazioni attraverso un'utilizzazione sostenibile.

 

ADESIONI:

Aderiscono alla Convenzione 158 Paesi.

RATIFICA DA PARTE DELL'ITALIA:

Legge 19 dicembre 1975, n. 874.

DEPOSITO DELLO STRUMENTO DI RATIFICA:

3 ottobre 1979.

ENTRATA IN VIGORE:

31 dicembre 1979.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Internazionali:

q       Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Sottoscritta a Washington il 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno 1979

Nazionali:

q       Legge 150/92 modificata con legge 59/93 - "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Regolamento (CE) n.3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possano costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica."

q       Legge 426/98 - Nuovi interventi in campo ambientale - art.4, commi 14, 15, 16 e 17.

q       Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 275 "Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali

Comunitari:

q       Regolamento (CE) 338/97 - Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Regolamento (CE) 1808/01 - Modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Regolamento (CE) 1579/01 - Modifica al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Regolamento (CE) 2087/01 - Sospensione dell'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche.

ORGANISMI INTERNAZIONALI:

A livello mondiale:

q       Segretariato CITES di Ginevra (UNEP);

 

A livello Unione Europea:

q         Commissione Europea - DG Ambiente;

Organismi di gestione a livello nazionale:

q       Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Tutela del Territorio;

q         Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

q         Ministero delle Attività Produttive.

L'Autorità di Gestione principale in Italia è istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio mentre l'Autorità per l'emissione dei certificati e per i controlli sul territorio è istituita presso il Ministero per le Risorse Agricole - Corpo Forestale dello Stato e presso il Ministero delle Attività Produttive che cura il rilascio delle licenze di importazione relative ad animali e piante vive ed ai prodotti derivati da piante ed animali di provenienza extracomunitaria.

 

ORGANI DECISIONALI:  

A livello mondiale:

q       Conferenza degli Stati Parte (per quanto di competenza)
Ogni due anni si svolge la Conferenza delle Parti, organizzata dal Segretariato della Convenzione, cui partecipano tutti i paesi che aderiscono alla Convenzione, e ove sono discusse le modalità di applicazione della Convenzione stessa, sono emendate le appendici che elencano le specie oggetto di tutela ed è controllata l'applicazione della Convenzione nei paesi contraenti.

q       Comitato Permanente (con rappresentanti regionali)

q       Comitato Piante (con rappresentanti regionali)

q       Comitato Animali (con rappresentanti regionali).

I lavori preparatori della Conferenza delle Parti hanno luogo nelle sessioni semestrali del Comitato Permanente (nel quale l'Italia rappresenta la regione europea unitamente a Francia e Norvegia) e nelle riunioni annuali del Comitato Piante e del Comitato Animali

 

A livello Unione Europea:

q       Comitato CITES;

q       Gruppo di Enforcement
Il Regolamento 338/97 del Consiglio d'Europa relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio sostituisce il Regolamento precedente n.3626/82 che già applicava la Convenzione ed introduce norme più restrittive per il commercio di esemplari di fauna e di flora (nei due allegati A e B sono state inserite specie che non sono incluse nelle appendici della Convenzione ma per le quali l'Unione Europea ha inteso estendere la tutela normata dalla Convenzione stessa. Il Regolamento 1808/01 della Commissione stabilisce le modalità per l'applicazione del Regolamento 338/97).

 

MISURE CHE LE PARTI DEVONO ADOTTARE:

q       Sanzioni penali contro il commercio e la detenzione di esemplari protetti;

q       Confisca ed eventuale rinvio allo stato esportatore;

q       Elaborazione di rapporti periodici in merito all'applicazione della Convenzione;

q       Tenuta dei registri relativi al commercio di esemplari o parti delle specie iscritte nelle appendici I, II e III;

q       Comunicazione al governo depositario della Convenzione del nome e dell'indirizzo dell'Autorità preposta all'applicazione della Convenzione;

q       Comunicazione al Segretariato delle variazioni nelle designazioni e autorizzazioni;

q       Trasmissione, su richiesta del Segretariato o di qualunque Autorità amministrativa designata di timbri, sigilli e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati;

q       Presentazione alla Conferenza delle Parti di emendamenti alle appendici della Convenzione.

 

ORGANISMI SCIENTIFICI:

A livello mondiale:

q       Comitato Piante (con rappresentanti regionali)

q       Comitato Animali (con rappresentanti regionali).

 

A livello Unione Europea:

q       Gruppo di Revisione Scientifica
Le Autorità Scientifiche di ogni stato Membro sono rappresentate presso la Commissione Europea nel Gruppo di Revisione Scientifica (art.17, comma 2a) del Regolamento (CE) 338/97. I compiti dell'Autorità Scientifica e del Gruppo di Revisione Scientifica sono riassunti in un documento approvato in seno al Gruppo di Revisione Scientifica e si riferiscono alle prescrizioni dei Regolamenti Comunitari 338/97 e 939/97.

 

A livello nazionale:

q       Commissione Scientifica CITES

L'Autorità Scientifica per l'attuazione della Cites e del Regolamento 338/97 e successive modificazioni è istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, presieduta dal Ministro dell'Ambiente o da un suo delegato, è composta da diciotto membri nominati con decreto ministeriale su indicazione: di Enti di carattere scientifico; della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie Autonome; di associazioni ambientaliste

Compiti della Commissione:
Fornisce pareri su tutte le richieste di importazione ed esportazione da e per l'Italia di esemplari di specie elencate nelle Appendici CITES e nei Regolamenti Comunitari; inoltra l'autorizzazione alla emissione di certificati di nascita in cattività per permettere l'eventuale commercializzazione o cessione della prole nata da esemplari di specie incluse nell'allegato A, detenuti regolarmente e non abitualmente commerciabili; verifica l'adeguatezza delle strutture atte ad alloggiare e mantenere stabilmente esemplari vivi delle specie di Appendice I ed Allegato A; raccoglie ed analizza le informazioni sulle stato biologico delle specie nel loro paese di origine; esamina le proposte di emendamento delle Appendici CITES presentate alla Conferenza delle parti; controlla lo stato in natura delle specie appartenenti alla fauna italiana ed i dati relativi all'esportazione allo scopo di raccomandare opportune misure.

L'attuale Autorità Scientifica Italiana, denominata Commissione Scientifica CITES, è stata nominata con Decreto del Ministro dell'Ambiente del 1° marzo 2000 e rimarrà in carica per tre anni. Si riunisce periodicamente presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Servizio Conservazione della Natura , è presieduta da un funzionario delegato dal Ministro dell'Ambiente, ed è costituita da:

q       cinque rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;

q       due rappresentanti della Società Botanica Italiana - SBI;

q       due rappresentanti dell'Unione Zoologica Italiana - UZI;

q       un rappresentante dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica - INFS;

q       un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Musei scientifici, Orti Botanici, Giardini Zoologici ed Acquari - ANMS;

q       un rappresentante dell'Unione Italiana Giardini Zoologici ed Acquari - UIZA;

q       un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato - CFS;

q       due rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute, di cui uno designato dal WWF-Italia;

q       tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni

 

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