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Direttiva
habitat, by mabbond
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DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Generalità
In
modo sintetico la direttiva habitat è lo strumento più recente per
consentire un facile raggiungimento delle azioni atte al mantenimento
vitale degli ecosistemi.
Consente
un'agevole uso e sfruttamento delle risorse del territorio secondo una
logica di sviluppo sostenibile.
All'interno
della direttiva è nata "Natura 2000" che fornisce nell'ambito
europeo gli indirizzi per le azioni che salvaguardino il patrimonio
naturale di interesse comunitario.
Il
regolamento "Life" rappresenta invece lo strumento finanziario
per promuovere i progetti e le iniziative per la conservazione di habitat
e specie.
Scopo
della direttiva
Lo
scopo è di contribuire alla protezione della biodiversità con la
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna
selvatica nel territorio comunitario, tenuto conto delle diverse esigenze
economiche, sociali, culturali.
Cosa
è un habitat
Habitat
di interesse comunitario:
-
habitat
che rischiano di scomparire dalla loro area di ripartizione
-
habitat
che hanno un'area di ripartizione ristretta a causa della loro regressione
-
habitat
ad area di ripartizione ridotta
Premessa
La direttiva 92/43/CEE sinteticamente definita
direttiva "Habitat" rappresenta lo strumento piu' recente e piu'
caratterizzante di un diverso approccio per individuare azioni coerenti
che consentano l'uso del territorio e lo sfruttamento delle risorse in una
logica di sviluppo sostenibile per il mantenimento vitale degli
ecosistemi. La Direttiva fornisce indirizzi concreti per le azioni e per
la costituzione di una rete europea NATURA 2000, di siti rappresentativi
per la conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario.
L'attuazione delle politiche di conservazione del
patrimonio naturale e' stimolata anche tramite l'introduzione di appositi
regolamenti finanziari che promuovono misure di sostegno per progetti
finalizzati ed iniziative concrete per la conservazione di habitat e
specie . In particolare il Regolamento LIFE rappresenta lo strumento
finanziario di attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat".
Scopo della direttiva
Lo scopo della direttiva "Habitat"
92/43/CEE è quello di contribuire a salvaguardare, tenuto conto delle
esigenze economiche , sociali e culturali locali, la biodiversità
mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario.
Definizione degli habitat
Per habitat di interesse comunitario (elencati
nell'allegato I della predetta direttiva) si intendono quegli habitat che
rischiano di scomparire dalla loro area di ripartizione, quelli che hanno
un'area di ripartizione ristretta a causa della loro regressione o che
hanno l'area di ripartizione ridotta. Sono di interesse comunitario anche
gli habitat che costituiscono esempi notevoli delle caratteristiche
tipiche di una o più delle cinque zone biogeografiche interessate dalla
direttiva tra cui si citano l’ alpina, l’ atlantica, la continentale e
la mediterranea.
All'interno di questo elenco sono individuati con un
asterisco gli habitat prioritari per la cui conservazione l'Unione Europea
ha una responsabilità particolare per la grande importanza che essi
rivestono nell'area in cui sono presenti.
Definizione delle specie
Le specie di interesse comunitario (elencate
nell'allegato II,IV e V della direttiva) vengono suddivise in base alla
loro consistenza numerica o livello di minaccia di estinzione, e quindi la
suddivisione risulta così articolata: specie in pericolo, vulnerabili,
rare ed endemiche.
Le specie prioritarie, individuate nell'allegato II
con un asterisco, sono le specie in pericolo per la cui conservazione
l'Unione Europea ha una particolare responsabilità.
Conservazione degli habitat naturali e delle
specie di interesse comunitario
I siti di importanza comunitaria vengono individuati
secondo i criteri di selezione indicati nell'allegato III della direttiva.
Nel mese di giugno 1995 gli Stati membri hanno
trasmesso all' Unione Europea un elenco di questi siti. Per ogni sito lo
Stato membro deve fornire, sulla base di schede predisposte dalla
Commissione Europea (formulario standard Natura 2000), alcune essenziali
informazioni, quali : la mappa del sito, la denominazione, l'ubicazione,
l'estensione, le informazioni ecologiche sulla base dei criteri
specificati nella stessa direttiva.
Entro sei anni dall'entrata in vigore della direttiva
"Habitat", dunque entro il prossimo 1998, la Commissione Europea
elabora sulla base del precedente elenco e d'accordo con ciascuno degli
Stati membri un elenco definitivo dei siti di importanza comunitaria.
Nel caso che la Commissione Europea, in base ad
informazioni scientifiche pertinenti e attendibili accerti che un sito in
cui si riscontrano habitat o specie di cui agli allegati della direttiva,
non compreso nell'elenco trasmesso, sia indispensabile per il mantenimento
in uno stato di conservazione soddisfacente di quegli habitat o quelle
specie, si avvia una procedura bilaterale tra lo Stato membro e la
Commissione europea . Se entro sei mesi dall'inizio della concertazione la
controversia non risulta risolta, la Commissione europea procede ad una
proposta (unilaterale) per indicare l'area come sito di importanza
comunitaria .
Una volta che un sito di importanza comunitaria viene
definitivamente inserito nell'elenco lo Stato membro designa tale area
come zona speciale di conservazione
(Z.S.C.), il più rapidamente possibile e comunque entro il termine
massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza
dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi rilevati
nonché alla luce dei rischi di degrado o di distruzione che incombono su
detti siti.
Per zona speciale di conservazione si intende un sito
di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto
regolamentare, amministrativo e/o contrattuale, in cui sono applicate le
misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli
habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è
stato designato, e che implicano all'occorrenza appropriati
piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e
le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle
specie, di cui agli allegati della direttiva, presenti nel sito.
L'insieme delle zone speciali di conservazione
costituiscono una rete ecologica
coerente denominata Natura 2000. Entrano a far parte della rete
ecologica Natura 2000 anche le zone di protezione speciale designate ai
sensi della direttiva 79/409/CEE "Uccelli". Questa rete deve
garantire il mantenimento o all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e seminaturali e
delle specie della flora e della fauna selvatiche di cui agli allegati
della direttiva "Habitat" , nella loro area di ripartizione
naturale.
STATO DI ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE
La lista dei siti di interesse comunitario,
aggiornata nel marzo 1996, e’ stata ritrasmessa alla Commissione
Europea, validata dal Comitato Scientifico Bioitaly, con relative schede e
cartografie, conformi agli standard stabiliti dalla Commissione Europea.
L’Assessorato sta realizzando un modello per il
monitoraggio dei siti sensibili che prevede l’utilizzo di un G.I.S.
appositamente dedicato.
Il progetto che vede la collaborazione di uffici
regionali dell’Universita’ di Cagliari e di altri soggetti esterni, si
concludera’ al 31.12.1998.
Le risultanze del progetto, costituiranno le linee
guida per le attivita’ specifiche di monitoraggio nei siti di importanza
comunitaria censiti.
Si è in attesa dell’accoglimento in sede europea
dei siti proposti dalla Regione per poter dare attuazione a quanto
previsto dalla stessa direttiva e dal regolamento di recepimento emanato
con D.P.R. 357/97.
REGOLAMENTO LIFE
L'Unione Europea ha istituito il regolamento
finanziario per l'ambiente (LIFE - Regolamento CEE n.1973/92 del Consiglio
del 21 maggio 1992) che rappresenta lo strumento operativo per l'accesso
ai contributi comunitari per l'applicazione della direttiva Habitat. Il
sostegno finanziario può essere accordato per progetti che rivestono
interesse comunitario, che contribuiscono all'attuazione della politica
comunitaria in materia di ambiente.
La prima fase del LIFE si è conclusa il 31 dicembre
1995 e per la sua attuazione sono stati stanziati 400 milioni di ECU. Il
suo campo di applicazione ha compreso prioritariamente, le azioni in
materia di ambiente nell'Unione Europea e, in via eccezionale, azioni di
assistenza allargate anche a paesi non facenti parte dell'Unione Europea
(regione mediterranea o paesi rivieraschi del Mar Baltico).
La nuova fase del LIFE alla luce delle modificazioni
intervenute con il Regolamento 1404/96, è stato approvata a luglio 1996 e
, per la sua attuazione, sono stati stanziati per il periodo 1996-1999,
450 milioni di ECU .
Obiettivo generale della seconda fase del regolamento
LIFE è di contribuire allo sviluppo e se del caso all'applicazione della
legislazione e della politica comunitaria nel settore dell'ambiente.
(*) Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee n.
207 del 22.7.92
(**) Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
248 del 23.10.1997
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