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Riproduzione di Apogon imberbis
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Come allestire un EcoAcquario da 240 litri in due ore o poco più ...
Le basi della Zoologia Sistematica come supporto per un approccio consapevole all’acquariofilia
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La vita nel mediterraneo 

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Protezione della natura  e della biodiversità

Protezione dei delfini ,by mabbond ©  

 

Questo non è il testo ufficiale, che trovate ad ogni modo sul sito dell'Unione Europea:

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s15000.htm

non sarà altresì possibile garantirne un'aggiornamento costante e faranno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente testo fa parte di un più grande documento in cui si vuole riunire tutto l'apparato ufficiale preposto alla conservazione del mediterraneo.

 

Il testo che segue è stato desunto dal testo originale riportato sul sito dell'Unione Europea alle pagine della "Protezione della natura e delle biodiversità":

http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28083.htm

 

 

OBIETTIVO

Contribuire alla riduzione della mortalità accidentale dei delfini durante la pesca tonniera.

PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Decisione del Consiglio 1999/337/CE, del 26 aprile 1999, relativa alla firma della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

CONTENUTO

1.      Nel corso della 35a riunione intergovernativa svoltasi nel 1998 nell'ambito della IATTC (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali) è stato elaborato un accordo relativo al "programma internazionale per la conservazione dei delfini", con lo scopo di ridurre la mortalità dei delfini durante la pesca tonniera praticata nel Pacifico orientale. La Comunità potrà partecipare alla gestione dell'accordo soltanto se lo firmerà e aderirà alla IATTC. La presente decisione ha lo scopo di permettere l'approvazione dell'accordo da parte della Comunità, e successivamente la sua adesione alla IATTC.

2.      L'accordo si propone i seguenti obiettivi:

q       ridurre progressivamente a livelli prossimi allo zero la mortalità accidentale dei delfini nella pesca del tonno con reti da circuizione a chiusura nell'oceano Pacifico orientale, tramite la fissazione di limiti annui;

q       promuovere la ricerca di sistemi ecologicamente corretti per la cattura dei tonni albacora di grandi dimensioni che non coinvolgano i delfini;

q       garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno, evitando le catture accessorie e i rigetti in mare del novellame di tonno.

3.      Le Parti dell'accordo si impegnano a limitare la mortalità accidentale globale dei delfini nell'ambito della pesca tonniera a un massimo di 5 000 esemplari all'anno, tramite l'adozione e l'attuazione di opportune misure che includono:

q       l'istituzione di un sistema di incentivi destinati ai comandanti delle navi perché riducano la mortalità accidentale dei delfini, nonché di un sistema di formazione tecnica e di certificazione per i comandanti delle navi;

q       la promozione della ricerca volta a migliorare l'equipaggiamento, le tecniche e gli attrezzi di pesca;

q       la creazione di un sistema equo di attribuzione dei limiti di mortalità dei delfini (LMD), conformemente alle disposizioni dell'accordo;

q       l'imposizione alle imbarcazioni di certi obblighi operativi (riguardanti i motori, l'attrezzatura di protezione dei delfini, la rimessa in libertà dei delfini, ecc.);

q       l'istituzione di un sistema per la determinazione dell'origine e il controllo dei tonni catturati con e senza uccisione o ferimento grave di delfini;

q       lo scambio dei dati della ricerca scientifica.

4.      Al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse marine vive, le Parti sono tenute a:

q       elaborare dei programmi intesi a valutare, sorvegliare e ridurre al minimo le catture accessorie di novellame di tonno e specie non bersaglio;

q       sviluppare e imporre l'uso di attrezzi e tecniche di pesca selettivi;

q       esigere che le navi liberino vive le tartarughe marine e le altre specie minacciate.

5.      Oltre a questi obblighi specifici, le Parti sono tenute a rispettare anche gli obblighi seguenti per assicurare la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno e di altre risorse marine vive:

q       l'adozione di misure di conservazione e di gestione;

q       la valutazione delle catture e delle catture accidentali di novellame di tonno albacora e di altri stock di risorse marine vive associate alla pesca del tonno.

6.      Le Parti applicano un programma di osservatori a bordo per le navi aventi una capacità di carico superiore a 400 tonnellate corte. Gli osservatori a bordo devono seguire una formazione tecnica e raccogliere tutte le informazioni pertinenti sulle operazioni di pesca della nave a cui sono assegnati.

7.      Le Parti garantiscono il rispetto di questi obblighi, nonché degli obblighi operativi (cfr. punto 3) attraverso:

q       un programma annuale di omologazione e di ispezione delle navi;

q       sanzioni applicabili in caso d'infrazioni;

q       misure d'incentivo.

8.      Ciascuna delle Parti istituisce una commissione consultiva scientifica nazionale a cui è affidato il compito di condurre analisi e valutazioni scientifiche, formulare raccomandazioni pertinenti ai rispettivi governi e garantire lo scambio regolare di dati tra le Parti.

9.      Una Commissione internazionale di valutazione è realizzata, composta dai rappresentanti delle Parti contraenti, delle organizzazioni non governative e dell'industria del tonno. Questa commissione deve svolgere compiti di controllo e d'analisi. Raccomanda all'assemblea delle parti le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi dell'accordo.

10.  Molte disposizioni contribuiscono alla trasparenza nell'attuazione dell'accordo (partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative alle riunioni delle Parti, partecipazione pubblica all'attuazione dell'accordo a livello nazionale).

11.  In seguito al deposito del quarto strumento di ratifica, d'approvazione o d'adesione il 3 febbraio 1999, l'accordo è entrato in vigore a questa data.

12.  Conformemente alla decisione del Consiglio, la Comunità ha firmato l'accordo a Washington il 12 maggio 1999.

 

La vita del Mediterraneo

Geologia e storia del Mediterraneo dalle sue origini ad oggi 

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Generalità sulla tutela delle specie marine nel mediterraneo

Le aree marine protette

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