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Protezione
della natura
e della biodiversità
Protezione
dei delfini
,by mabbond
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Questo non è il testo ufficiale, che trovate ad ogni
modo sul sito dell'Unione Europea:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s15000.htm
non sarà altresì possibile garantirne
un'aggiornamento costante e faranno fede unicamente i testi della
legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente testo fa parte di
un più grande documento in cui si vuole riunire tutto l'apparato
ufficiale preposto alla conservazione del mediterraneo.
Il testo che segue è stato desunto dal testo
originale riportato sul sito dell'Unione Europea alle pagine della
"Protezione della natura e delle biodiversità":
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28083.htm
OBIETTIVO
Contribuire alla riduzione della mortalità
accidentale dei delfini durante la pesca tonniera.
PROVVEDIMENTO
COMUNITARIO
Decisione del
Consiglio 1999/337/CE, del 26 aprile 1999, relativa alla firma della
Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la
conservazione dei delfini.
CONTENUTO
1.
Nel corso della 35a riunione intergovernativa svoltasi nel 1998
nell'ambito della IATTC (Commissione interamericana per i tonnidi
tropicali) è stato elaborato un accordo relativo al "programma
internazionale per la conservazione dei delfini", con lo scopo di
ridurre la mortalità dei delfini durante la pesca tonniera praticata nel
Pacifico orientale. La Comunità potrà partecipare alla gestione
dell'accordo soltanto se lo firmerà e aderirà alla IATTC. La presente
decisione ha lo scopo di permettere l'approvazione dell'accordo da parte
della Comunità, e successivamente la sua adesione alla IATTC.
2.
L'accordo si propone i seguenti obiettivi:
q
ridurre progressivamente a livelli prossimi allo zero la
mortalità accidentale dei delfini nella pesca del tonno con reti da
circuizione a chiusura nell'oceano Pacifico orientale, tramite la
fissazione di limiti annui;
q
promuovere la ricerca di sistemi ecologicamente corretti per
la cattura dei tonni albacora di grandi dimensioni che non coinvolgano i
delfini;
q
garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock di
tonno, evitando le catture accessorie e i rigetti in mare del novellame di
tonno.
3.
Le Parti dell'accordo si impegnano a limitare la mortalità
accidentale globale dei delfini nell'ambito della pesca tonniera a un
massimo di 5 000 esemplari all'anno, tramite l'adozione e l'attuazione di
opportune misure che includono:
q
l'istituzione di un sistema di incentivi destinati ai
comandanti delle navi perché riducano la mortalità accidentale dei
delfini, nonché di un sistema di formazione tecnica e di certificazione
per i comandanti delle navi;
q
la promozione della ricerca volta a migliorare
l'equipaggiamento, le tecniche e gli attrezzi di pesca;
q
la creazione di un sistema equo di attribuzione dei limiti
di mortalità dei delfini (LMD), conformemente alle disposizioni
dell'accordo;
q
l'imposizione alle imbarcazioni di certi obblighi operativi
(riguardanti i motori, l'attrezzatura di protezione dei delfini, la
rimessa in libertà dei delfini, ecc.);
q
l'istituzione di un sistema per la determinazione
dell'origine e il controllo dei tonni catturati con e senza uccisione o
ferimento grave di delfini;
q
lo scambio dei dati della ricerca scientifica.
4.
Al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine delle
risorse marine vive, le Parti sono tenute a:
q
elaborare dei programmi intesi a valutare, sorvegliare e
ridurre al minimo le catture accessorie di novellame di tonno e specie non
bersaglio;
q
sviluppare e imporre l'uso di attrezzi e tecniche di pesca
selettivi;
q
esigere che le navi liberino vive le tartarughe marine e le
altre specie minacciate.
5.
Oltre a questi obblighi specifici, le Parti sono tenute a
rispettare anche gli obblighi seguenti per assicurare la sostenibilità a
lungo termine degli stock di tonno e di altre risorse marine vive:
q
l'adozione di misure di conservazione e di gestione;
q
la valutazione delle catture e delle catture accidentali di
novellame di tonno albacora e di altri stock di risorse marine vive
associate alla pesca del tonno.
6.
Le Parti applicano un programma di osservatori a bordo per le navi
aventi una capacità di carico superiore a 400 tonnellate corte. Gli
osservatori a bordo devono seguire una formazione tecnica e raccogliere
tutte le informazioni pertinenti sulle operazioni di pesca della nave a
cui sono assegnati.
7.
Le Parti garantiscono il rispetto di questi obblighi, nonché degli
obblighi operativi (cfr. punto 3) attraverso:
q
un programma annuale di omologazione e di ispezione delle
navi;
q
sanzioni applicabili in caso d'infrazioni;
q
misure d'incentivo.
8.
Ciascuna delle Parti istituisce una commissione consultiva
scientifica nazionale a cui è affidato il compito di condurre analisi e
valutazioni scientifiche, formulare raccomandazioni pertinenti ai
rispettivi governi e garantire lo scambio regolare di dati tra le Parti.
9.
Una Commissione internazionale di valutazione è realizzata,
composta dai rappresentanti delle Parti contraenti, delle organizzazioni
non governative e dell'industria del tonno. Questa commissione deve
svolgere compiti di controllo e d'analisi. Raccomanda all'assemblea delle
parti le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
10.
Molte disposizioni contribuiscono alla trasparenza nell'attuazione
dell'accordo (partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni
internazionali e delle organizzazioni non governative alle riunioni delle
Parti, partecipazione pubblica all'attuazione dell'accordo a livello
nazionale).
11.
In seguito al deposito del quarto strumento di ratifica,
d'approvazione o d'adesione il 3 febbraio 1999, l'accordo è entrato in
vigore a questa data.
12.
Conformemente alla decisione del Consiglio, la Comunità ha firmato
l'accordo a Washington il 12 maggio 1999.
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