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Protezione
della natura
e della biodiversità
Protezione
di talune specie di foche,
by mabbond
©
Questo non è il testo ufficiale, che trovate ad ogni
modo sul sito dell'Unione Europea:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/s15000.htm
non sarà altresì possibile garantirne
un'aggiornamento costante e faranno fede unicamente i testi della
legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente testo fa parte di
un più grande documento in cui si vuole riunire tutto l'apparato
ufficiale preposto alla conservazione del mediterraneo.
Il testo che segue è stato desunto dal testo
originale riportato sul sito dell'Unione Europea alle pagine della
"Protezione della natura e delle biodiversità":
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28039.htm
OBIETTIVO
Proteggere talune specie di foche introducendo, a
livello comunitario, una legislazione intesa a proteggere i cuccioli di
foca contro la caccia non tradizionale.
PROVVEDIMENTO
COMUNITARIO
Direttiva
83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione
negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da
esse derivati.
Modificata dalla direttiva 89/370/CEE del Consiglio,
dell'8 giugno 1989.
CONTENUTO
1.
Sul territorio della Comunità è vietata l'importazione, a fini
commerciali, di taluni prodotti provenienti dai cuccioli di foca
groenlandica (manto bianco) e di cuccioli di cistifora crestata (manto
grigio-blu).
2.
Sono interessati dal provvedimento:
q
le pelli da pellicceria grezze e le pelli da pellicceria
conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette,
croci o altri simili manufatti;
q
gli oggetti ottenuti da tali pellicce.
3.
Sono esclusi dal campo di applicazione delle direttive i prodotti
provenienti dalla caccia tradizionale praticata dalle popolazioni Inuit.
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