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Attrezzature da pesca consentite dalla normativa vigente in Italia

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L'articolo prevede una raccolta di documentazione atta a stabilire quale sia la normativa vigente, in relazione agli attrezzi per la pesca in Italia, e come comportarci in relazione ad essa.

 

 

Attrezzature da pesca consentite dalla normativa vigente in Italia

 

Le attrezzature da pesca vengono stabilite attraverso una legge e un decreto attuativo:

Legge n° 963 del 14 luglio 1965

D.P.R. n° 639 del 2-10-1968

 

Gli strumenti per la pesca vengono classificate in:

  1. trappole fisse o mobili: le fisse sono quelle ancorate tipo tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta quali le nasse, bertovelli.
  2. Strumenti azionati a mano o da altra forza motrice atti a agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni.
  3. strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel substrato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.

 

Articoli interessanti della legge sono:

 

 

ARTICOLO 115: Reti da lancio

  • E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come "giacchio", "sparviero", "rezzaglio" e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.


ARTICOLO 128 bis: Esercizio della pesca subacquea sportiva

  • La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.
  • Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei.


A questo proposito bisogna dire che l'articolo è generico e và approfondito. Per questo vi rimando direttamente alla pagina curata dal Dott. Giorgio Volpe che bene chiarisce la situazione:

 http://www.apneamagazine.com/limiti-cattura.html

 

ARTICOLO 138: Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva

Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

  1. coppo o bilancia;
  2. giacchio o rezzaglio o sparviero;
  3. lenze fisse quali canne a non piú di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non piú di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
  4. lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
  5. nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
  6. parangali fissi o derivanti; nasse.

 

 

ARTICOLO 140: Limitazioni d'uso degli attrezzi

L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:

  1. non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
  2. non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
  3. non possono essere usate piú di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
  4. il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
  5. non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piú di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
  6. è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.

 

 

ARTICOLO 142: Limitazioni di cattura

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente piú di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

 

Inoltre per quanto riguarda il riccio di mare, la sua pesca è consentita esclusivamente in apnea e solo da Gennaio ad Aprile e da Luglio a dicembre. Il pescatore sportivo non può raccogliere più di cinquanta esemplari al giorno, pena l'usuale sanzione da 516 a 3098 euro, inferta anche a chi raccoglie i ricci nei mesi di Maggio e Giugno.

 

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